La Costituzione abbraccia l’ambiente

Salutata come una svolta storica, ma senza il rilievo mediatico che avrebbe meritato, l’approvazione della riforma della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente avvenuta in via definitiva l’8 febbraio scorso alla Camera, con 468 voti favorevoli, 1 contrario e 6 astenuti, ha in realtà cambiato radicalmente la copertura costituzionale di quella che fino al giorno prima era una semplice materia da gestire e ora è assurta a valore da tutelare. Un porto sicuro e giuridicamente ben attrezzato anche per chi opera quotidianamente per la custodia del Patrimonio Mondiale, come la Fondazione Dolomiti UNESCO, i suoi soci istituzionali e tutti coloro che ne condividono l’impegno. «Un passo storico per il nostro Paese e per i suoi territori», ha commentato il presidente della Fondazione Dolomiti UNESCO Mario Tonina. «Una decisione, assunta in modo trasversale dalle forze politiche, che proietta il nostro Paese in una nuova era, nella quale possiamo costruire e consolidare – non solo immaginare – un futuro sostenibile».

Il nuovo art. 9: cambia la visione del rapporto uomo-ambiente

Questo il nuovo art. 9 della Costituzione (in corsivo il comma aggiunto):

«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».

Il nuovo comma riempie un vuoto costituzionale, ovvero l’assenza di una distinzione tra paesaggio e ambiente, tra l’accezione prospettica e antropocentrica del primo e il valore indipendente e universale del secondo. La riforma ha voluto specificare che il compito di tutela che la Repubblica si assegna deve riguardare la biodiversità e gli ecosistemi e rende esplicito il carattere programmatico del testo, indicando una direzione precisa: l’interesse delle future generazioni, implicito in tutti gli altri articoli dei Principi fondamentali, ma reso ora manifesto proprio in relazione alla tematica ambientale, sul cui terreno si giocano molte delle sfide decisive dei prossimi decenni per il Paese e per l’intera umanità.

Il rapporto con l’uomo resta dunque centrale, ma in chiave di custodia attiva, non più solo di fruizione regolata.  Prima della riforma la parola «ambiente», infatti, compariva solo nell’art. 117 e più precisamente nell’elenco delle materie su cui lo Stato ha legislazione esclusiva. La collocazione tra i Principi fondamentali, dunque, oltre a dare dignità alla materia, la trasforma in un valore da tutelare: in questa prospettiva anche l’azione dello Stato, degli Enti locali e dei singoli cittadini, dovrà andare nella direzione della tutela o quanto meno contemplare questo orizzonte ineliminabile.

Il nuovo art. 41:

Questo il nuovo articolo 41 della Costituzione (in corsivo le modificazioni):

«L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali».

La novità consiste dunque nello stabilire due nuovi limiti al libero esercizio dell’iniziativa economica privata, che dovrà sempre tenersi al di sotto della soglia oltre la quale si implementi un danno alla salute e all’ambiente, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Dove vada posta tale soglia sarà naturalmente stabilito di volta in volta dal legislatore o dal giudice costituzionale, ma con una copertura esplicita, che dovrebbe indurre a considerare l’equipollenza di tutti i valori elencati.

A cura del giornalista Giambattista Zampieri

Ph. Alessandra Masi