Accesso civico

In applicazione di quanto previsto dall’art. 5, c. 1 e c. 2 del d.lgs. n. 33/2013, art. 2, c. 9-bis della l. n. 241/90.
Aggiornamento maggio 2023

L’Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato.

  • Il diritto all’accesso civico semplice riguarda la possibilità di accedere a documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 1, d. lgs. n. 33/2013). Può essere esercitato da chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione, in caso di mancata pubblicazione degli stessi da parte dell’amministrazione.
  • Il diritto all’accesso civico generalizzato riguarda la possibilità di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria previsti dal d. lgs. n. 33/2013. La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione. La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l’informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche.

La richiesta dovrà essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Fondazione (attualmente Ing. Mara Nemela) tramite invio telematico a fondazione.dolomitiunesco@pec.it o tramite invio con posta ordinaria a Fondazione Dolomiti UNESCO, Loc. Acquabona n. 30 – 32043 Cortina d’Ampezzo (BL) e potrà essere sottoscritta o con firma digitale direttamente sul file o con firma autografa e copia di un documento di identità allegato.